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VOGLIO APRIRE UN AFFITTACAMERE |
Sto ristrutturando un immobile al fine di aprire un affittacamere. Vorrei predisporre dei box per poter ospitare anche gli animali di taglia grande. Mi chiedevo se c'è una metratura minima da rispettare al fine di poter offrire questo servizio. Marco
Gentile Marco, grazie per avermi scritto.Allo stato attuale non esiste una legge dello Stato specifica sul punto, ma un “Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 51 del 3 marzo 2003).
Tale Accordo, tra gli allegati, contiene alcuni riferimenti ai parametri minimi che dovranno essere rispettati nella costruzione dei box destinati alla custodia degli animali all’interno dei canili e dei ricoveri. Tale Accordo demanda poi alle regioni la regolamentazione della materia, pertanto occorre verificare la normativa regionale che Le interessa. Peraltro, tali leggi o regolamenti sono indirizzata ai canili e ricoveri e non certo a strutture come la Sua, quindi non dovrà sentirsi limitato in tal senso.In Emilia Romagna, terra dalla quale lei mi scrive, l’unico riferimento in materia è costituito dalla Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, intitolata “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”. Tale legge, pur non riguardando il caso specifico contemplato e quindi non direttamente applicabile, contiene una norma che in qualche modo può essere d’aiuto. L’art. 19, rubricato “Requisiti delle strutture”, prevede che le strutture per il ricovero e la custodia dei cani (randagi o da restituire ai padroni) debbano essere costituite dai seguenti reparti:a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata. Il secondo comma della norma, pur riguardando i canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani, può comunque fornire alcuni spunti sui parametri considerati importanti: le strutture devono possedere le seguenti caratteristiche:a) ubicazione salubre e protetta;b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce”. In conclusione, sebbene tale legge non costituisca il riferimento normativo primario per il suo caso, può fornirle alcuni criteri di valutazione per le sue scelte. Tenga presente, però, che se vuole realizzare un affittacamere che accolga anche i cani, sarebbe meglio consentire ai padroni di poter sostare nella struttura insieme al proprio amico a quattro zampe, facendolo dormire nella propria stanza e non in un box esterno. A tale scopo sarebbe quindi opportuno prevedere delle stanze sufficientemente spaziose da ospitare oltre ai letti, una cuccia per il fedele amico e le ciotole per l’acqua e il cibo. |